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Sez. L, Sentenza n. 5741 del 19/04/2001 (Rv. 546064 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITÀ E FONDI PREVIDENZIALI - IN GENERE | Cassa Edile - Datore di lavoro - Accantonamenti per ferie gratifiche natalizie e festività infrasettimanali - Omesso versamento alla Cassa - Controversia - Legittimazione dei lavoratori - Sussistenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2001-04-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/546064-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITÀ E FONDI PREVIDENZIALI - IN GENERE

La legittimazione ad agire nei confronti del datore di lavoro per il pagamento delle somme, che questi aveva l'obbligo di versare, in forza della disciplina contrattuale collettiva, alla Cassa Edile quali accantonamenti destinati al pagamento delle ferie, gratifiche natalizie e festività infrasettimanali dovute ai lavoratori, spetta a questi ultimi e non alla Cassa; infatti, i lavoratori agiscono per conseguire somme loro spettanti a titolo retributivo, essendo la Cassa, a seguito degli accantonamenti, mera depositaria di somme da corrispondere agli aventi diritto alla scadenza, a titolo retributivo nell'ambito di una funzione di intermediazione, e non di previdenza ed assistenza, che attiene al rapporto di lavoro e non ad un rapporto di natura previdenziale.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 101

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)