Sez. 1, Sentenza n. 3232 del 25/10/1972 (Rv. 361036 - 01)
SOCIETA - DI PERSONE FISICHE - SOCIETA IRREGOLARE E DI FATTO - COSTITUZIONE - NEI RAPPORTI ESTERNI - ESTERIORIZZAZIONE - CONDIZIONI - PROVA CONTRARIA.*
SOCIETA - DI PERSONE FISICHE - SOCIETA IRREGOLARE E DI FATTO - COSTITUZIONE - NEI RAPPORTI ESTERNI - ESTERIORIZZAZIONE - CONDIZIONI - PROVA CONTRARIA.*
Una societa di fatto va considerata esistente nel mondo esterno, con tutte le implicazioni di ordine sostanziale circa la responsabilita del patrimonio sociale e di quello individuale dei soci, quando si esteriorizzi, ossia quando due o piu persone agiscano nel mondo esterno in modo da ingenerare nei terzi il ragionevole convincimento che esse agiscono come soci, onde i terzi, trattando con loro, siano indotti a fare legittimo affidamento sulla esistenza e sulla responsabilita della societa apparente. Per sottrarsi alle conseguenze di tale esteriorizzazione, i 'presuntì soci devono fornire la prova contraria alla esistenza ed idoneita di quell'esteriore comportamento che abbia provocato il ragionevole affidamento dei terzi. (Conf 354'70, mass n 345264; 3017'69, mass n 342916).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2297
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)