Sez. 2, Sentenza n. 325 del 27/01/1975 (Rv. 373562 - 01)
SOCIETA - DI PERSONE FISICHE - SOCIETA IRREGOLARE E DI FATTO - PROVA - NEI RAPPORTI ESTERNI - CONDIZIONI - CONSEGUENZE - RESPONSABILITA DEI SOCI - FATTISPECIE.*
SOCIETA - DI PERSONE FISICHE - SOCIETA IRREGOLARE E DI FATTO - PROVA - NEI RAPPORTI ESTERNI - CONDIZIONI - CONSEGUENZE - RESPONSABILITA DEI SOCI - FATTISPECIE.*
Una societa di fatto, ancorche insussistente nei rapporti interni, puo apparire esistente nei confronti dei terzi quando due o piu persone operino nel mondo esterno in modo da ingenerare nei terzi il ragionevole convincimento che esse agiscano come soci, onde i terzi, trattando con loro, siano indotti a fare legittimo affidamento sull'esistenza e sulla responsabilita della societa apparente. In questa ipotesi, per la cui ricorrenza e sufficiente che i terzi fornitori o dipendenti abbiano trattato indifferentemente con una qualsiasi delle suddette persone, opera a tutela dei terzi, che senza colpa abbiano creduto nella reale esistenza dell'apparente societa, il principio dell'apparenza di diritto, in virtu del quale, nonostante l'inesistenza giuridica dell' ente societario, i soggetti, che agiscono esteriormente come soci, vengono ad assumere in solido, rispetto ai terzi, obbligazioni sociali come se la societa esistesse. (nella specie la SC ha cassato per vizio di motivazione, la sentenza dei giudici del merito che avevano escluso l'esistenza di una societa di fatto apparente nell'ipotesi in cui piu soggetti, comproprietari di un terreno e contitolari della licenza edilizia per edificare uno stabile su di esso, avevano costruito tale edificio allo scopo di dividere gli utili ricavati dalla vendita dei singoli appartamenti, senza considerare se tale fatto e la circostanza che tutti i suddetti comproprietari avevano stipulato un mutuo fondiario con una banca, rilasciato a privati ed istituti di credito cambiali per spese inerenti alle costruzioni ed effettuato a nome comune ordinativi di materiali, potessero ritenersi decisivi per la sussistenza quantomeno nei confronti dei terzi, del vincolo sociale e per la conseguente responsabilita solidale di tutti i comproprietari medesimi in ordine al pagamento del prezzo di una fornitura di cristalli impiegati nella costruzione. (Conf 1391/73, mass n 364063; 3232/72, mass n 361036; (Conf 1966/72, mass n 359083; 2906/71, mass n 354147; (Conf 354/70, mass n 345264).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2247, Cod. Civ. art. 2248, Cod. Civ. art. 2297
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)