Sez. 1, Sentenza n. 3017 del 19/08/1969 (Rv. 342916 - 01)
SOCIETA - SOCIETA DI PERSONE FISICHE - SOCIETA IRREGOLARE E DI FATTO - PROVA - COMPORTAMENTO DEI SOCI NEI CONFRONTI DEI TERZI - CONDIZIONI.*
SOCIETA - SOCIETA DI PERSONE FISICHE - SOCIETA IRREGOLARE E DI FATTO - PROVA - COMPORTAMENTO DEI SOCI NEI CONFRONTI DEI TERZI - CONDIZIONI.*
Per potersi considerare esistente una societa di fatto, con tutte le conseguenze di responsabilita delle persone o dell'ente, e dunque anche al fine di dichiarare il fallimento della societa e dei suoi soci a responsabilita illimitata, e sufficiente la prova di un comportamento, da parte dei soci, tale da ingenerare nei terzi in buona fede il convincimento giustificato ed incolpevole che quelli agiscono come se fossero soci. Il comportamento dei soci, ai fini di dedurne l'apparenza ragionevole di un rapporto sociale, e costituito da ogni attivita univocamente rivolta a finalita sociali, senza le quali essa non possa logicamente giustificarsi. Tali principi valgono, in ispecie, per le societa di persone, che possono esistere anche senza registrazione e l'esistenza delle quali, se manchi la registrazione, puo rilevarsi solo dal comportamento dei soci. Se tale comportamento sussiste, deve ritenersi esistente la societa, mentre la prova contraria, per essere ammissibile, deve far escludere detto comportamento. (V 3518-68, massima n 336675 2322-68, massima n 334638 550-68, massima n 331654 101-64).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2297
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)