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Sez. L, Sentenza n. 12645 del 28/08/2003 (Rv. 566369 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTIFICATO MOTIVO - OBIETTIVO | Rifiuto del dipendente di estinguere il rapporto di lavoro con il proprio datore e passare alle dipendenze di altra società controllata - Giustificato motivo oggettivo di licenziamento - Configurabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2003-08-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/566369-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTIFICATO MOTIVO - OBIETTIVO

Non costituisce giustificato motivo oggettivo, del licenziamento, il rifiuto, da parte del lavoratore la cui sede di lavoro sia stata chiusa, di passare alle dipendenze di una diversa società, seppur controllata dal datore di lavoro, in quanto il datore di lavoro ha l'onere di provare la impossibilità di una diversa collocazione del lavoratore all'interno dell'azienda, mentre nel caso di specie l'offerta del datore di lavoro costituiva una proposta transattiva, consistente nella risoluzione del rapporto di lavoro esistente e nella costituzione, con il consenso di un terzo, di un nuovo rapporto di lavoro.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)