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Sez. L, Sentenza n. 11312 del 23/11/1990 (Rv. 469885 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IMPUGNAZIONE - PER GIUSTIFICATO MOTIVO - OBIETTIVO - LEGITTIMITÀ - CONDIZIONI - ONERE PROBATORIO DEL DATORE DI LAVORO - OGGETTO.*
Stato
decisa il 1990-11-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/469885-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IMPUGNAZIONE - PER GIUSTIFICATO MOTIVO - OBIETTIVO - LEGITTIMITÀ - CONDIZIONI - ONERE PROBATORIO DEL DATORE DI LAVORO - OGGETTO.*

Ai fini della legittimità del licenziamento individuale intimato per giustificato motivo costituito dalla chiusura o soppressione del reparto o dell'attività chi era addetto il dipendente, il datore di lavoro è tenuto a provare, oltre l'obiettivo verificarsi di tale situazione, l'impossibilità di utilizzare il dipendente medesimo in altre mansioni equivalenti. La prova di tale impossibilità d'impiego (la cui valutazione è riservata al giudice del merito ed è incensurabile in Sede di legittimità se adeguatamente motivata) va fornita sulla base di inequivoci elementi volti a dimostrare che nell'ambito della organizzazione aziendale, esistente all'epoca del licenziamento, non vi erano altre possibilità di evitare la risoluzione del rapporto se non quella, vietata dall'art. 2103 cod. civ., di adibire il lavoratore ad una mansione dequalificante rispetto a quella dallo stesso esercitata prima della ristrutturazione aziendale. (Conf 986/88, mass n 457313).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 13

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)