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Sez. L, Sentenza n. 9410 del 11/07/2001 (Rv. 548093 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IN GENERE | Per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo - Gravità dell'inadempimento - Valutazione compiuta dal giudice del merito - Incensurabilità in cassazione - Limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2001-07-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/548093-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IN GENERE

In tema di licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo, spetta al giudice del merito procedere alla valutazione della gravità dell'inadempimento del lavoratore con riferimento alla concreta fattispecie e alle obbligazioni che ne discendono; tale valutazione si risolve in un apprezzamento di fatto incensurabile in sede di legittimità ove sorretto da motivazione adeguata e logica. (Nella specie la S.C. ha ritenuto immune da censure la sentenza impugnata, che aveva escluso che l'irregolarità formale commessa dal condirettore della banca - consistente nel consentire il prelievo di poco più di lire 700.000 a soggetto non legittimato, pure avente diritto alla somma - fosse di tale gravità, in relazione alle circostanze concrete, da giustificare il licenziamento).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 1 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3, Cod. Civ. art. 1455, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)