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Sez. 6, Sentenza n. 9088 del 10/10/2002 Cc. (dep. 26/02/2003) Rv. 223935 - 01

ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - RESTITUZIONE NEL TERMINE | Istanza di restituzione in termini, proposta al giudice dell'esecuzione, erroneamente qualificata come incidente di esecuzione - Competenza del giudice dell'impugnazione - Sussistenza.
Stato
decisa il 2002-10-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/223935-01

ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - RESTITUZIONE NEL TERMINE

Qualora venga presentato davanti al giudice dell'esecuzione un atto formalmente qualificato come istanza di 'incidente di esecuzione, con il quale sia in realtà chiesta la restituzione nel termine per impugnare ex art. 175 cod. proc. pen., spetta al giudice dare l'esatta qualificazione dell'atto sottoposto al suo esame (in applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto corretto l'operato della Corte di merito che, investita dell'incidente di esecuzione promosso dal difensore, aveva qualificato l'atto come istanza di riammissione in termini, trasmettendo gli atti alla Suprema Corte per la decisione).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 175 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 175 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 670 PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 670

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)