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Sez. 1, Sentenza n. 14412 del 25/01/2001 Cc. (dep. 09/04/2001) Rv. 219099 - 01

ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - RESTITUZIONE NEL TERMINE | Istanza di restituzione in termini, proposta al giudice dell'esecuzione, e logicamente subordinata all'accertamento di validità del titolo esecutivo - Competenza del giudice dell'esecuzione - Sussistenza.
Stato
decisa il 2001-01-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/219099-01

ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - RESTITUZIONE NEL TERMINE

In tema di restituzione in termini ex art.175, comma 4, cod. proc. pen., competente a decidere, in via generale, è il giudice che sarebbe competente a decidere sull'impugnazione; qualora, tuttavia, l'istanza di rimessione in termini sia proposta al giudice dell'esecuzione, quale istanza logicamente subordinata all'accertamento della validità del titolo esecutivo, la competenza a decidere sulla rimessione, ex art.670, comma 3, cod. proc. pen., è del giudice dell'esecuzione, sempre che la predetta richiesta non sia già stata presentata al giudice dell'impugnazione.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 175 com. 4, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 175 com. 4 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 670 com. 3, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 670 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)