Sez. 2, Sentenza n. 14150 del 14/03/2001 Cc. (dep. 05/04/2001) Rv. 218459 - 01
ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - QUESTIONI SUL TITOLO ESECUTIVO | Richieste contestuali di dichiarazione di non esecutività del provvedimento e di restituzione nel termine per impugnare - Decisione sulla restituzione - Condizioni.
ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - QUESTIONI SUL TITOLO ESECUTIVO
Il giudice dell'esecuzione investito sia da incidente inteso ad ottenere la declaratoria di non esecutività di un provvedimento, ai sensi dell'art. 670, comma 1, cod. proc. pen., sia da istanza di restituzione nel termine per proporre impugnazione, decide su quest'ultima solo ove non debba dichiarare la non esecutività del provvedimento contestato, in quanto, nel caso contrario, l'interesse alla restituzione in termine resta assorbito nella declaratoria di non esecutività, che comporta una nuova decorrenza del termine per impugnare.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 175 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 175 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 670 PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 670
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)