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Sez. 5, Sentenza n. 4111 del 26/10/2000 Cc. (dep. 01/02/2001) Rv. 217935 - 01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - CASI E MEZZI (TASSATIVITÀ) | Errore nell' attribuzione del nomen iuris all'impugnazione effettivamente voluta - Ammissibilità del gravame indipendentemente dalla sua formale qualificazione - Potere-dovere del giudice di qualificare esattamente il gravame ai fini della sua ammissibilità - Sussistenza - Fattispecie: istanza di remissione in termini qualificabile come incidente di esecuzione.
Stato
decisa il 2000-10-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/217935-01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - CASI E MEZZI (TASSATIVITÀ)

Il principio in base al quale la impugnazione è ammissibile indipendentemente dalla qualificazione ad essa data dalla parte che l'ha proposta, costituendo espressione di quello più ampio in base al quale spetta al giudice dare l'esatta qualificazione dell'atto sottoposto al suo esame, ha carattere generale e deve pertanto trovare applicazione anche in relazione a quegli atti di parte che, pur non essendo qualificabili impugnazioni in senso stretto, siano comunque diretti ad ottenere rimedio a determinate situazioni. (Fattispecie in cui l'imputato, presentando atto formalmente qualificabile come istanza di restituzione in termini per impugnare, aveva, in realtà, rappresentato di essere rimasto contumace in giudizio, pur in assenza di formale dichiarazione, lamentando inoltre la omessa notifica della sentenza. La Corte, ritenendo che, in tal maniera, il predetto avesse in realtà inteso denunciare la non irrevocabilità del titolo e la propria volontà di far valere la situazione descritta, ha ritenuto corretto l'operato del giudice di merito, che aveva qualificato l'istanza quale incidente di esecuzione).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 com. 3, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 568 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 670 PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 670, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 175 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 175 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)