Sez. L, Sentenza n. 596 del 24/01/1984 (Rv. 432835 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITÀ - NULLITÀ DEL CONTRATTO - AZIONE DI NULLITÀ - LEGITTIMAZIONE - RILEVABILITÀ D'UFFICIO DEL GIUDICE - LIMITI - COORDINAMENTO CON IL PRINCIPIO DELLA DOMANDA E DELLA CORRISPONDENZA TRA CHIESTO E PRONUNCIATO, EX ARTT. 99 E 112 COD. PROC. CIV. - NECESSITÀ - CONSEGUENZE ED EFFETTI IN PRIMO GRADO ED IN APPELLO.*
CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITÀ - NULLITÀ DEL CONTRATTO - AZIONE DI NULLITÀ - LEGITTIMAZIONE - RILEVABILITÀ D'UFFICIO DEL GIUDICE - LIMITI - COORDINAMENTO CON IL PRINCIPIO DELLA DOMANDA E DELLA CORRISPONDENZA TRA CHIESTO E PRONUNCIATO, EX ARTT. 99 E 112 COD. PROC. CIV. - NECESSITÀ - CONSEGUENZE ED EFFETTI IN PRIMO GRADO ED IN APPELLO.*
Il potere del giudice di dichiarare di ufficio la nullità ex art. 1421 cod. civ. va coordinato con il principio della domanda fissato dagli artt. 99 e 112 cod. proc. civ. con la conseguenza che ove sia in contestazione l'applicazione o l'esecuzione di un atto, la cui validità rappresenti un elemento costitutivo della domanda, il giudice è tenuto a rilevare in qualsiasi stato e grado del giudizio e indipendentemente dall'attività assertiva delle parti, la eventuale nullità dell'atto stesso, mentre, qualora il thema disputandum verta sull'illegittimità di questo, è viziata di ultrapetizione la dichiarazione di ufficio della nullità per causa diversa da quella dedotta dalla parte e costituisce domanda nuova la proposizione per la prima volta in appello della richiesta di declaratoria di nullità per un titolo diverso da quello dedotto in primo grado. (V 5294/81, mass n 416046; (V 1100/78, mass n 390468; (V 684/72, mass n 356779).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1421, Cod. Proc. Civ. art. 99, Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 345
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)