diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 14891 del 22/10/2002 (Rv. 558002 - 01)

PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - FATTURE COMMERCIALI | Natura - Funzione - Dimostrazione dell'esistenza di un patto di riservato dominio inserito nella fattura - Idoneità - Esclusione - Produzione in giudizio della fattura ad opera del curatore fallimentare dell'acquirente - Rilevanza - Esclusione.
Stato
decisa il 2002-10-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/558002-01

PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - FATTURE COMMERCIALI

La fattura è un mero documento contabile che può far prova, ai sensi dell'art. 2710 cod. civ., dei rapporti intercorsi tra imprenditori, ma che non costituisce atto scritto avente natura contrattuale; ne consegue che essa, rivestendo un carattere unilateralmente partecipativo, non può di per sè assurgere a prova dell'esistenza e del contenuto di un patto di riservato dominio, occorrendo a tale effetto lo stesso contratto di compravendita ovvero un patto aggiunto frutto di un accordo negoziale. Nè l'accettazione della riserva di proprietà può desumersi dalla produzione in giudizio della fattura, che tale clausola contenga, ad opera del curatore fallimentare dell'acquirente, atteso che il curatore fallimentare, nelle cause intentate per conto e nell'interesse della procedura, riveste la posizione processuale di terzo rispetto al fallito, con la conseguenza che egli non può in alcun modo influire sulla formazione e sul perfezionamento dei rapporti negoziali oggetto di controversia.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2710, Cod. Civ. art. 1523, Cod. Civ. art. 1524

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)