Sez. 2, Sentenza n. 10238 del 02/05/2013 (Rv. 626330 - 01)
SERVITÙ - PREDIALI - COSTITUZIONE DEL DIRITTO - IN GENERE | Ricognizione unilaterale di servitù - Efficacia costitutiva - Esclusione - Efficacia presuntiva ex art. 1988 cod. civ. o probatoria ex art. 2720 cod. civ. - Esclusione - Fondamento.
SERVITÙ - PREDIALI - COSTITUZIONE DEL DIRITTO - IN GENERE
L'atto ricognitivo unilaterale di servitù previsto con efficacia costitutiva dall'art. 634 cod. civ. abrogato non è contemplato dal codice vigente, e non vale a determinare quella presunzione di esistenza del diritto ricollegata alla ricognizione di debito dall'art. 1988 cod. civ., essendo questa norma inapplicabile ai diritti reali; né lo stesso può configurare un atto di ricognizione, con gli effetti di cui all'art. 2720 cod. civ., in ipotesi di preteso acquisto della servitù per usucapione o, in alternativa, per destinazione del padre di famiglia, giacché in tali casi fa difetto il titolo, costituito dal documento precedente, di cui si prova l'esistenza ed il contenuto mediante il riconoscimento.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1058, Cod. Civ. art. 1061, Cod. Civ. art. 1988, Cod. Civ. art. 2720, Cod. Civ. Abrog. art. 634
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)