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Sez. L, Sentenza n. 5655 del 18/11/1985 (Rv. 442850 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - IN GENERE - COSIDDETTO SUPERMINIMO - ELIMINAZIONE IN TUTTO OD IN PARTE CON SUCCESSIVO ACCORDO - AMMISSIBILITÀ - CONSENSO DEL LAVORATORE - DESUMIBILITÀ DA UN COMPORTAMENTO CONCLUDENTE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1985-11-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/442850-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - IN GENERE - COSIDDETTO SUPERMINIMO - ELIMINAZIONE IN TUTTO OD IN PARTE CON SUCCESSIVO ACCORDO - AMMISSIBILITÀ - CONSENSO DEL LAVORATORE - DESUMIBILITÀ DA UN COMPORTAMENTO CONCLUDENTE - CONDIZIONI.*

In tema di rapporto di lavoro subordinato il cosiddetto superminimo, quale emolumento che si aggiunge alla retribuzione prevista dalla contrattazione collettiva, è nella piena disponibilità delle parti, non riguardando l'applicazione di Disposizioni inderogabili della legge o dei contratti o accordi collettivi; quindi è sempre possibile che le parti - dopo aver stabilito in un accordo individuale l'erogazione del superminimo - ne prevedano con un successivo accordo l'eliminazione in tutto od in parte. Peraltro l'adesione del lavoratore ad un accordo modificativo di tal fatta può consistere in un comportamento concludente dello stesso che continui a prestare la propria opera mostrando di adeguarsi spontaneamente alle nuove condizioni retributive, sempre che tale comportamento - in relazione alle caratteristiche concrete del rapporto di lavoro in corso - non debba ritenersi determinato da intento diverso da quello di accettare il mutamento predetto. (V 698/85, mass n 438904; (V 5715/84, mass n 437398; (V 2533/84, mass n 434553).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2113 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)