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Sez. 3, Sentenza n. 975 del 17/01/2007 (Rv. 596922 - 01)

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL LOCATORE - IN GENERE | Destinazione d'uso dell'immobile - Concessioni, autorizzazioni o licenze amministrative - Mancato rilascio - Impossibilità della costituzione del rapporto di locazione - Esclusione - Limiti.
Stato
decisa il 2007-01-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/596922-01

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL LOCATORE - IN GENERE

Il mancato rilascio di concessioni, autorizzazioni o licenze amministrative relative alla destinazione d'uso dei beni immobili non è di ostacolo alla valida costituzione di un rapporto locatizio, sempre che vi sia stata, da parte del conduttore, concreta utilizzazione del bene secondo la destinazione d'uso convenuta; del mancato rilascio il locatore è responsabile nei confronti del conduttore quando la destinazione particolare dell'immobile in conformità alle richieste autorizzazioni, concessioni o licenze amministrative abbia costituito il contenuto del suo obbligo specifico di garantire il pacifico godimento dell'immobile in rapporto all'uso convenuto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1571, Cod. Civ. art. 1575, Cod. Civ. art. 1578

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)