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Sez. 3, Sentenza n. 4734 del 30/08/1984 (Rv. 436632 - 01)

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE - CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI (ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - GIUDIZIO PROMOSSO DAL DANNEGGIATO DIRETTAMENTE NEI CONFRONTI DELL'ASSICURATORE - NECESSITÀ DEL LITISCONSORZIO CON RESPONSABILE DEL DANNO - INDIVIDUAZIONE DI QUEST'ULTIMO - PROPRIETARIO DEL VEICOLO - CARATTERE ESCLUSIVO.*
Stato
decisa il 1984-08-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/436632-01

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE - CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI (ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - GIUDIZIO PROMOSSO DAL DANNEGGIATO DIRETTAMENTE NEI CONFRONTI DELL'ASSICURATORE - NECESSITÀ DEL LITISCONSORZIO CON RESPONSABILE DEL DANNO - INDIVIDUAZIONE DI QUEST'ULTIMO - PROPRIETARIO DEL VEICOLO - CARATTERE ESCLUSIVO.*

Nel giudizio instaurato per il risarcimento del danno dal danneggiato da un incidente stradale nei confronti dell'assicuratore, la chiamata in giudizio del responsabile del danno, imposta dallo art. 23 della legge 24 dicembre 1969 n. 990, si riferisce al responsabile assicurato od al responsabile soggetto all'Obbligo dell'Assicurazione, cioè al proprietario del veicolo o del natante e non determina pertanto la necessità di integrare il contraddittorio anche nei confronti di persone diverse, pur se solidalmente responsabili, come il conducente non proprietario del veicolo (o del natante). Infatti l'esigenza del litisconsorzio necessario è stata avvertita dalla legge non tanto in funzione dell'interesse del danneggiato quanto per rafforzare la posizione processuale dello assicuratore, il quale non soltanto otterrà, con la necessaria partecipazione al giudizio del proprietario assicurato, un accertamento della responsabilità a lui opponibile nell'ambito dello stesso giudizio, ma, in caso di rigetto dell'Azione diretta del danneggiato nei suoi confronti, in un eventuale nuovo processo instaurato dal primo nei confronti del proprietario assicurato, lo assicuratore potrà far valere l'accertamento contenuto nella precedente sentenza nei confronti del proprio assicurato, ove questi lo tragga in giudizio per essere garantito ai sensi dell'art. 1917, comma terzo, cod. civ.. (V 6333/81, mass n 417118; (V 5101/81, mass n 415888; (Conf 3162/82, mass n 421103).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1917 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 18 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 23

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)