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Sez. 3, Sentenza n. 1905 del 22/02/1991 (Rv. 471051 - 01)

Assicurazione - Veicoli (Circolazione - Assicurazione obbligatoria) - Risarcimento del danno - Fondo di garanzia per le vittime della strada - In genere | Veicolo responsabile del sinistro - Obbligo di assicurazione - Onere della prova a carico dell'attore.
Stato
decisa il 1991-02-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/471051-01

Assicurazione - Veicoli (Circolazione - Assicurazione obbligatoria) - Risarcimento del danno - Fondo di garanzia per le vittime della strada - In genere

Nell'ipotesi di domanda di risarcimento dei danni, proposta nei confronti dell'impresa designata per la liquidazione dei sinistri, posti a carico del Fondo di garanzia per le vittime della strada, spetta all'attore medesimo provare che il veicolo responsabile del sinistro rientra tra quelli soggetti all'obbligo dell'assicurazione, ai sensi degli artt. 1, 5 e 22 della legge n. 990 del 1969, in quanto tale circostanza è elemento costitutivo del sorgere del diritto dell'attore.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 1 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 5 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 18 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 19 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 23

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)