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Sez. 3, Sentenza n. 3237 del 21/03/1995 (Rv. 491284 - 01)

ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE, ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - FONDO DI GARANZIA PER LE VITTIME DELLA STRADA - LIQUIDAZIONE DEI DANNI | Danni cagionati da veicolo rimasto sconosciuto - Presunzione di cui all'art. 2054 cod. civ. - Operatività anche nei confronti del Fondo - Risarcimento del danno - Danni non patrimoniali - Liquidabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 1995-03-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/491284-01

ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE, ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - FONDO DI GARANZIA PER LE VITTIME DELLA STRADA - LIQUIDAZIONE DEI DANNI

La normativa di cui all'art. 19 della legge 24 dicembre 1969 n. 990, istitutivo del Fondo di garanzia per le vittime della strada, si collega a quella codicistica concernente la responsabilità aquiliana lasciandola immutata anche per quanto attiene alla prova di detta responsabilità. Pertanto nel caso di danni cagionati da veicolo rimasto sconosciuto l'obbligo di risarcimento a carico del Fondo anzidetto può essere affermato anche in base alle presunzioni di cui all'art. 2054 cod. civ., con la conseguenza che in tale ipotesi l'obbligo non si estende anche al risarcimento dei danni non patrimoniali, la cui risarcibilità, postulando la qualificazione del fatto illecito come reato, va esclusa qualora la responsabilità del conducente sia stata ritenuta non in base alla dimostrazione di una condotta colposa ma alla stregua della presunzione di cui al primo comma dell'art. 2054.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 19 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)