diritto.io

Sez. 4, Sentenza n. 44808 del 26/09/2014 Ud. (dep. 27/10/2014) Rv. 260735 - 01

STUPEFACENTI - IN GENERE | Norma dichiarata incostituzionale - Condotte realizzate nel corso della sua vigenza - Perdurante applicazione - Ammissibilità - Condizioni.
Stato
decisa il 2014-09-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/260735-01

STUPEFACENTI - IN GENERE

In ossequio al principio della irretroattività della legge penale meno favorevole, la norma incriminatrice dichiarata incostituzionale può continuare a trovare applicazione per le condotte realizzate nel corso della sua vigenza, ove la sua disciplina conduca in concreto ad un trattamento più favorevole per l'imputato. (In applicazione del principio la Corte ha ritenuto validamente applicato l'art. 73, comma primo, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, come modificato dall'art. 4 - bis D.L. 30 dicembre 2005, n, 272, conv. con mod., dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49, norma dichiarata incostituzionale dalla sentenza n. 32 del 2014, perché in concreto più favorevole, in quanto, equiparando le droghe leggere a quelle pesanti, impediva la configurabilità di più reati in relazione a condotta di detenzione simultanea sia delle une che delle altre).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 2 CORTE COST., Decreto Legge 30/12/2005 num. 272 CORTE COST. PENDENTE, Legge 21/02/2006 num. 49 CORTE COST. PENDENTE, DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)