diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 18074 del 12/09/2005 (Rv. 583308 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE | Lavoratori dello spettacolo - Obbligo contributivo - Destinatari - Prestazioni rese da cantanti senza presenza di pubblico - Sussistenza dell'obbligo - "Jus superveniens" costituito dall'art. 43, legge n. 289 del 2002 - Conferma dell'obbligo - Fondamento.
Stato
decisa il 2005-09-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/583308-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE

Con riferimento ai lavoratori dello spettacolo, la tutela previdenziale e il relativo obbligo contributivo (di cui all'art. 3 del d.lgs.C.p.S n. 708 del 1947, ratificato con modifiche dalla legge n. 2388 del 1952) comprende anche le prestazioni rese da cantanti in sala registrazione, senza presenza di pubblico - trattandosi di attività artistica di cui il pubblico gode attraverso le moderne tecniche di registrazione - e la disposizione sopravvenuta (art. 43, legge n. 289 del 2002), che concerne direttamente il compenso imponibile, conferma tale interpretazione presupponendo l'assoggettamento all'obbligo contributivo della cessione del diritto a riprodurre in supporti fonografici la prestazione canora.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 16/07/1947 num. 708 art. 3, Legge 29/11/1952 num. 2388 CORTE COST., Legge 27/12/2002 num. 289 art. 43

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)