Sez. L, Sentenza n. 1585 del 28/01/2004 (Rv. 569774 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - OBBLIGO E DIRITTO ALLE ASSICURAZIONI - IN GENERE | Contributi - Dei prestatori di lavoro dello spettacolo - Compensi assoggettati - Compensi per la cessione del diritto di immagine o connessi al diritto d'autore quale esecutore o interprete di registrazioni audiovisive - Assoggettabilità - Esclusione - Fondamento.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - OBBLIGO E DIRITTO ALLE ASSICURAZIONI - IN GENERE
In tema di assicurazione ENPALS, non sono soggetti a contribuzione previdenziale i corrispettivi dovuti per contratto al lavoratore dello spettacolo per la cessione dei diritti di immagine o connessi al diritto d'autore per la qualità di esecutore o interprete in registrazioni audiovisive, non costituendo esse compensi differiti per l'attività di spettacolo, che è solo quella dal vivo, ma corrispettivo della cessione di diritti assoluti riconosciuti dagli artt. 10 e 2579 cod. civ. e disciplinati dagli artt. 73, 80 - 85 e 96 della legge n. 633 del 1941 e successive modificazioni sul diritto d'autore.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 10 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2579, Legge 22/04/1941 num. 633 art. 73, Legge 22/04/1941 num. 633 art. 80, Legge 22/04/1941 num. 633 art. 85, Legge 22/04/1941 num. 633 art. 96 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)