Sez. L, Sentenza n. 5090 del 21/05/1998 (Rv. 515673 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI MALATTIA | Assenza del lavoratore durante la fascia oraria di reperibilità - Senza giustificazioni - Inadempimento dell'obbligo di collaborazione nei confronti del datore di lavoro - Configurabilità - Previsione di sanzioni disciplinari da parte della contrattazione collettiva - Ammissibilità.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI MALATTIA
La permanenza presso il proprio domicilio durante le fasce orarie previste per le visite mediche domiciliari di controllo non costituisce un onere, bensì un obbligo per il lavoratore ammalato, atteso che l'assenza, rendendo di fatto impossibile, il controllo della sussistenza della malattia, costituisce un'inadempienza sia nei confronti dell'istituto previdenziale (sanzionata dalla perdità dell'indennità), sia nei confronti del datore di lavoro, sussistendo l'interesse di quest'ultimo a ricevere regolarmente la prestazione lavorativa e perciò a controllare l'effettiva sussistenza della causa che impedisce tale prestazione; ne consegue che l'assenza priva di valida giustificazione del lavoratore dal proprio domicilio si configura come un inadempimento di un obbligo di collaborazione inteso in senso ampio e pertanto può ben essere sanzionata disciplinarmente dalla contrattazione collettiva.
Riferimenti normativi: Legge 11/11/1983 num. 638 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)