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Sez. 5, Sentenza n. 4238 del 02/03/2004 (Rv. 570731 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DICHIARAZIONE ANNUALE - IN GENERE | Emenda da parte del contribuente - Ammissibilità - Termini - Disciplina per la richiesta di rimborso, ai sensi dell'art. 38 del DPR n. 602 del 1973 - Applicabilità - Limite temporale.
Stato
decisa il 2004-03-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/570731-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DICHIARAZIONE ANNUALE - IN GENERE

In tema di imposte sui redditi, premesso che la dichiarazione dei redditi, presentata ai sensi del DPR 29 settembre 1973, n. 600, affetta da errore (di fatto o di diritto) commesso dal contribuente, è - in linea di principio - emendabile e ritrattabile quando da essa possa derivare l'assoggettamento ad oneri contributivi più gravosi di quelli che, in base alla legge, devono restare a carico del dichiarante, la richiesta di rimborso presentata ai sensi dell'art. 38, primo comma, del DPR 29 settembre 1973, n. 602, è idonea, per i periodi anteriori all'1 gennaio 2002, a rettificare in senso favorevole al contribuente la dichiarazione stessa, non essendo previsti, prima di detta data, termini di decadenza, per tale rettifica favorevole, diversi da quelli prescritti per il rimborso dalla citata norma. Da un lato, infatti, l'art. 9, ottavo comma, del menzionato DPR n. 600 del 1973 (comma aggiunto dall'art. 14 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, applicabile "ratione temporis") - che prevede un termine per integrare la dichiarazione - si riferisce soltanto alle omissioni ed agli errori in danno dell'amministrazione e non anche a quelli in danno del contribuente; dall'altro, solo con l'art. 2 del DPR 7 dicembre 2001, n. 435 - che ha modificato, con effetto dall'1 gennaio 2002, l'art. 2 del DPR 22 luglio 1998, n. 322, introducendo il ottavo comma bis -, è stata prevista una dichiarazione integrativa per correggere errori od omissioni in danno del contribuente, da presentarsi non oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 9 CORTE COST., Legge 29/12/1990 num. 408 art. 14 CORTE COST., DPR 22/07/1998 num. 322 art. 2 CORTE COST., DPR 22/07/1998 num. 322 art. 9, DPR 07/12/2001 num. 435 art. 2, DPR 29/09/1973 num. 602 art. 38 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)