Sez. 2, Sentenza n. 22895 del 07/12/2004 (Rv. 578174 - 01)
PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - COSTRUZIONI - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) | Sopraelevazione - Nozione - Costruzione - Configurabilità - Obbligo di rispettare le distanze legali con riferimento alla normativa vigente al momento della realizzazione - "Rientranza" del nuovo corpo di fabbrica rispetto al muro di appoggio, costruito a distanza legale secondo la normativa all' epoca vigente - Irrilevanza.
PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - COSTRUZIONI - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI)
La sopraelevazione (per tale intendendosi qualsiasi costruzione che si eleva al di sopra della linea di gronda di un preesistente fabbricato), poiché comporta sempre un aumento della volumetria preesistente, deve rispettare le distanze legali tra costruzioni stabilite dalla normativa vigente al momento della realizzazione della stessa, ancorché tale nuovo corpo di fabbrica sia "rientrato" rispetto ad un muro di appoggio la cui distanza sia da considerare legale avuto riguardo alla normativa - più favorevole - dell'epoca della sua costruzione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873, Cod. Civ. art. 871, Cod. Civ. art. 878
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)