Sez. L, Sentenza n. 519 del 27/01/1989 (Rv. 461631 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INTERESSI - SVALUTAZIONE MONETARIA - RITARDATO ADEMPIMENTO DI OBBLIGAZIONE PECUNIARIA - LIQUIDAZIONE DEGLI INTERESSI E DEL RISARCIMENTO DEL MAGGIOR DANNO EX ART. 1224, SECONDO COMMA, COD. CIV. - FRAZIONAMENTO IN PIÙ PROCESSI - AMMISSIBILITÀ.*
RISARCIMENTO DEL DANNO - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INTERESSI - SVALUTAZIONE MONETARIA - RITARDATO ADEMPIMENTO DI OBBLIGAZIONE PECUNIARIA - LIQUIDAZIONE DEGLI INTERESSI E DEL RISARCIMENTO DEL MAGGIOR DANNO EX ART. 1224, SECONDO COMMA, COD. CIV. - FRAZIONAMENTO IN PIÙ PROCESSI - AMMISSIBILITÀ.*
Nell'ipotesi di ritardato adempimento di un'obbligazione pecuniaria, costituendo gli interessi legali ed il risarcimento del maggior danno ex art. 1224, secondo comma, cod. civ. distinte voci dello stesso danno determinato da un unico fatto generatore, il giudicato di condanna al pagamento dei soli interessi preclude la proposizione in separato giudizio della richiesta del risarcimento del maggior danno, salvo che il danneggiato abbia, nel primo giudizio, precisato di limitare la sua pretesa risarcitoria a quella sola voce del pregiudizio subito, riservandosi di agire separatamente per il ristoro dell'altra, e la controparte non abbia contestato il frazionamento della pretesa risarcitoria. (V 4488/81, mass n 415194; (V 839/72, mass n 357026).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 com. 2 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)