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Sez. 2, Sentenza n. 294 del 31/01/1969 (Rv. 338282 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - MINIMI SALARIALI - UTILIZZABILITA DELLE NORME E DEI CONTRATTI COLLETTIVI NON VINCOLANTI LE PARTI - FACOLTA DEL GIUDICE DI MERITO - DIVERSO CRITERIO - ESTREMI.*
Stato
decisa il 1969-01-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/338282-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - MINIMI SALARIALI - UTILIZZABILITA DELLE NORME E DEI CONTRATTI COLLETTIVI NON VINCOLANTI LE PARTI - FACOLTA DEL GIUDICE DI MERITO - DIVERSO CRITERIO - ESTREMI.*

Ai fini della Determinazione della congrua retribuzione del lavoro subordinato, spettante a norma dell'art 36 cost, il ricorso alle norme legislative ed alla disciplina collettiva relative al trattamento economico di determinate categorie di soggetti, cui quelle norme e quella disciplina non siano direttamente applicabili, rappresenta una semplice facolta e non un Obbligo del giudice di merito, il quale puo, quindi, fondare la sua decisione su diversi criteri e, particolarmente, sulla diretta considerazione della natura e qualita del lavoro prestato, sulle nozioni di comune esperienza e sulle caratteristiche peculiari che differenziano le attivita lavorative comparabili soltanto in via astratta. (nella specie la suprema Corte ha ritenuto che i giudici di merito sul presupposto che gli insegnanti statali anche non di ruolo, sono sottoposti ad obblighi e limitazioni che non concernono gli insegnanti delle scuole private - i quali, percio, possono attingere a fonti di guadagno diverse dalla normale retribuzione - avessero esattamente escluso l'applicabilita ai secondi del trattamento economico previsto per i primi). (Conf 786-65 V 2792-68, mass n 335433 2198-68, mass n 334395 2351-67, mass n 329601 1411-67, mass n 328033 2382-66, mass n 324619).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Costituzione art. 36

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)