Sez. 5, Sentenza n. 32198 del 10/05/2016 Ud. (dep. 26/07/2016) Rv. 267002 - 01
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - SENTENZA - ANNULLAMENTO - SENZA RINVIO - EFFETTI | "Abolitio criminis" - Annullamento senza rinvio della sentenza di condanna per un reato abrogato dal D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7 - Esame del giudice dell'impugnazione ai fini civili - Preclusione.
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - SENTENZA - ANNULLAMENTO - SENZA RINVIO - EFFETTI
In tema di giudizio di cassazione, l'annullamento senza rinvio della sentenza di condanna per una delle fattispecie criminose abrogate dal D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, determina la preclusione a decidere in merito ai collegati effetti civili. (In motivazione, la S.C. ha spiegato che le ragioni di tale principio risiedono nella regola generale del collegamento necessario tra condanna e statuizioni civili del giudice penale, nella tassatività della preclusione di deroga contenuta nell'art. 578 cod. proc. pen., nonchè nella diversa disciplina sancita dall'art. 9 del D.Lgs. n. 8 del 2016 per gli illeciti oggetto di depenalizzazione, non prevista per le ipotesi di "abolitio criminis" dal D.Lgs. n. 7 del 2016, nè ad esso applicabile in via analogica).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 578 PENDENTE, Decreto Legisl. 15/01/2016 num. 7 art. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 15/01/2016 num. 7 art. 4, Decreto Legisl. 15/01/2016 num. 8 art. 9 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)