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Sez. 2, Sentenza n. 29603 del 27/04/2016 Ud. (dep. 13/07/2016) Rv. 267166 - 01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - SENTENZA - ANNULLAMENTO - SENZA RINVIO - EFFETTI | "Abolitio criminis" - Annullamento senza rinvio della sentenza di condanna per un reato abrogato dal D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7 - Decisione sulle statuizioni civili - Necessità.
Stato
decisa il 2016-04-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/267166-01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - SENTENZA - ANNULLAMENTO - SENZA RINVIO - EFFETTI

In tema di giudizio di cassazione, in sede di annullamento senza rinvio di una sentenza di condanna relativa ad uno dei reati abrogati dal D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, la Corte è comunque tenuta a decidere sulle collegate statuizioni civili, in quanto, in applicazione del principio stabilito dall'art. 11 delle preleggi - secondo cui "la legge non dispone che per l'avvenire" -, il diritto al risarcimento permane anche a seguito di "abolitio criminis", non rilevando le successive modifiche legislative che non abbiano espressamente disposto sui diritti quesiti.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 578 PENDENTE, Decreto Legisl. 15/01/2016 num. 7 art. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 15/01/2016 num. 7 art. 4, Decreto Legisl. 15/01/2016 num. 8 art. 9 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)