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Sez. 3, Sentenza n. 28912 del 28/05/2003 Ud. (dep. 08/07/2003) Rv. 226157 - 01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INTERMEDIAZIONE ED INTERPOSIZIONE NELLE PRESTAZIONI DI LAVORO (DIVIETO) | Art. 1 legge n. 1369 del 1960 - Contratto di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo previsto dalla legge n. 196 del 1997 - Abrogazione delle precedenti disposizioni - Esclusione.
Stato
decisa il 2003-05-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/226157-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INTERMEDIAZIONE ED INTERPOSIZIONE NELLE PRESTAZIONI DI LAVORO (DIVIETO)

Il reato di cui all'art. 1 della legge 23 ottobre 1960 n. 1369, che si configura in tutti quei casi in cui l'impresa appaltatrice esaurisce la propria prestazione nella messa a disposizione di manodopera alle sue dipendenze ponendo in essere un appalto di mere prestazioni di lavoro, non รจ abrogato dalle previsioni di cui alla legge 24 giugno 1997 n. 196, che ha introdotto il contratto di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo, atteso che l'art. 10 della citata legge n. 196 ha espressamente richiamato le norme sanzionatorie per l'inosservanza dei requisiti soggettivi dei fornitori delle prestazioni di lavoro e delle disposizioni tese ad allineare lo schema del contratto in questione alle garanzie previste in favore dei lavoratori in tema di lavoro dipendente.

Riferimenti normativi: Legge 23/10/1960 num. 1369 CORTE COST., Legge 24/06/1997 num. 196 art. 10

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)