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Sez. U, Ordinanza n. 19501 del 16/07/2008 (Rv. 604569 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - DICHIARAZIONE DI P.U. - AFFIEVOLIMENTO DEL DIRITTO SOGGETTIVO DEL PRIVATO | Dichiarazione di pubblica utilità di opere stradali prevista dall'art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 143 del 1994 - Termini di efficacia - Art. 1 della legge n. 1 del 1978 - Applicabilità - Conseguenze - Inefficacia della dichiarazione di p.u. in caso di mancato inizio delle opere entro un triennio - Attività meramente preparatorie - Irrilevanza - Inizio della realizzazione dell'opera nella sua consistenza strutturale - Necessità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2008-07-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/604569-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - DICHIARAZIONE DI P.U. - AFFIEVOLIMENTO DEL DIRITTO SOGGETTIVO DEL PRIVATO

La dichiarazione di pubblica utilità di opere stradali di cui all'art. 2, comma 2, del d.lgs. 26 febbraio 1994, n. 143, pur essendo prevista da una norma speciale, è soggetta alla regola generale dell'art. 1, terzo comma, della legge 3 gennaio 1978, n. 1 e, quindi, perde efficacia nel caso di mancato inizio delle opere nel triennio successivo all'approvazione del progetto, dovendosi escludere che l'inizio di un'opera possa essere confuso o identificato con tutta l'attività preparatoria - burocratica e materiale - precedente tale momento, in quanto è necessario che, nel predetto termine, la realizzazione dell'opera sia iniziata nella sua consistenza strutturale. (Fattispecie relativa alla realizzazione di casello autostradale, in cui la S.C. ha ritenuto che l'opera non fosse stata iniziata, risultando essere state svolte nel triennio le sole attività di consegna dei lavori all'impresa aggiudicataria, di avvio delle operazioni di bonifica e di installazione del cantiere).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 26/02/1994 num. 143 art. 2, Legge 03/01/1978 num. 1 art. 1 CORTE COST., Legge 03/01/1978 num. 1 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)