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Sez. L, Sentenza n. 7686 del 01/08/1990 (Rv. 468451 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - PAGAMENTO - INTERPRETAZIONE - IN GENERE - RIFERIMENTO AI DEBITI PRESCRITTI - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1990-08-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/468451-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - PAGAMENTO - INTERPRETAZIONE - IN GENERE - RIFERIMENTO AI DEBITI PRESCRITTI - ESCLUSIONE.*

Il criterio dell'imputazione del pagamento, quale previsto dall'art. 1193 cod. civ., riguarda solo le obbligazioni per le quali il creditore possa pretendere l'adempimento e non si riferisce anche ai debiti prescritti, il cui pagamento costituisce un caso di adempimento di obbligazione naturale e pertanto esaurisce i suoi effetti nella "soliti retentio", senza che gli stessi possano essere compresi tra quelli cui riferire il pagamento effettuato dal debitore. (V 657/87, mass n 450367).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1193

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)