Sez. L, Sentenza n. 2148 del 05/03/1994 (Rv. 485592 - 01)
Lavoro - Lavoro subordinato - Indennità - Di fine rapporto di lavoro - Computo - Calcolo globale della retribuzione | Criterio della media triennale ex art. 2121 cod. civ. nel testo previgente - Ambito di applicazione - Deroga al principio di omnicomprensività - Estensione ad elementi diversi da quelli contemplati nella norma - Inammissibilità - Conseguenza - Calcolo dell'incidenza sull'indennità di anzianità del compenso per lavoro straordinario continuativo ma variabile - Applicabilità del predetto criterio - Esclusione - Fattispecie.
Lavoro - Lavoro subordinato - Indennità - Di fine rapporto di lavoro - Computo - Calcolo globale della retribuzione
Il criterio della media triennale - adottato dall'art. 2121 cod. civ. (nel testo vigente prima dell'entrata in vigore della legge 29 maggio 1982 n. 297) in tema di computo, nella base di calcolo dell'indennità di anzianità, di emolumenti di importo variabile non già in relazione alla quantità dell'attività lavorativa ma in relazione alla quantità del risultato, mediato (partecipazione agli utili), o immediato (cottimo, provvigioni) - costituisce deroga al principio generale dell'omnicomprensività dell'ultima retribuzione, e, pertanto, attesa l'eccezionalità della relativa previsione (ed il conseguente divieto di applicazione analogica), non è estensibile ad elementi diversi da quelli (provvigioni, premi di produzione e partecipazioni) contemplati dalla norma; pertanto, ai fini del calcolo dell'incidenza sull'indennità di anzianità del compenso per lavoro straordinario espletato continuativamente ma con carattere di variabilità, non può essere adottato il criterio della media triennale della retribuzione, dovendosi invece considerare l'ammontare dell'ultima retribuzione. (Nella specie la sentenza impugnata, confermata dalla S.C., ha reputato doversi calcolare, ai fini della determinazione della indennità di anzianità, la media del lavoro straordinario prestato nell'ultimo triennio e la retribuzione percepita nel maggio 1982, anziché la media triennale del lavoro straordinario prestato e la media dei compensi riscossi sempre nell'ultimo triennio).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2121 CORTE COST., Legge 29/05/1982 num. 297 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)