Sez. L, Sentenza n. 657 del 23/01/1987 (Rv. 450367 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - VERSAMENTO - PARZIALE - OMESSA INDICAZIONE DEL DEBITO - PRINCIPIO EX ART. 1193, SECONDO COMMA, COD. CIV. - APPLICABILITÀ - CONDIZIONI.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - VERSAMENTO - PARZIALE - OMESSA INDICAZIONE DEL DEBITO - PRINCIPIO EX ART. 1193, SECONDO COMMA, COD. CIV. - APPLICABILITÀ - CONDIZIONI.*
Nell'ipotesi di una pluralità di debiti per omesso versamento da parte del datore di lavoro dei contributi dovuti dall'INAM (cui poi è subentrato ex lege l'INPS), il pagamento, fatto da quest'ultimo all'istituto, di una somma senza l'indicazione del debito al quale il versamento va riferito, può essere imputato, in base ai criteri di cui all'art. 1193 cod. civ., al debito più antico, purché questi non risulti prescritto per la decorrenza del termine di cinque anni di cui all'art. 10 della legge n. 138 del 1943. (V 194/86, mass n 443837).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1193, Legge 11/01/1943 num. 138 art. 10 com. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)