Sez. L, Sentenza n. 487 del 26/01/1990 (Rv. 465011 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONI CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - RESPONSABILITÀ - RIVALSA DELL'ENTE ASSICURATORI - AZIONE CONTRO IL RESPONSABILE CONTEMPORANEAMENTE TITOLARE DEL RAPPORTO ASSICURATIVO - DISCIPLINA EX ARTT. 10 E 11 DEL D.P.R. N. 1124 DEL 1965 - AZIONE CONTRO IL RESPONSABILE ESTRANEO A DETTO RAPPORTO - DISCIPLINA EX ART. 1916 COD. CIV. - APPLICABILITÀ - CONSEGUENZE - ECCEZIONI OPPONIBILI AL DANNEGGIATO - ESPERIBILITÀ - ECCEZIONE RELATIVA ALLA INSUSSISTENZA DELLA "VIVENZA A CARICO" DEI SUPERSTITI BENEFICIARI - SUPERAMENTO ATTRAVERSO CONTRARIE ATTESTAZIONI EMERGENTI DAI VERBALI DEI FUNZIONARI ISPETTIVI - INAMMISSIBILITÀ.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONI CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - RESPONSABILITÀ - RIVALSA DELL'ENTE ASSICURATORI - AZIONE CONTRO IL RESPONSABILE CONTEMPORANEAMENTE TITOLARE DEL RAPPORTO ASSICURATIVO - DISCIPLINA EX ARTT. 10 E 11 DEL D.P.R. N. 1124 DEL 1965 - AZIONE CONTRO IL RESPONSABILE ESTRANEO A DETTO RAPPORTO - DISCIPLINA EX ART. 1916 COD. CIV. - APPLICABILITÀ - CONSEGUENZE - ECCEZIONI OPPONIBILI AL DANNEGGIATO - ESPERIBILITÀ - ECCEZIONE RELATIVA ALLA INSUSSISTENZA DELLA "VIVENZA A CARICO" DEI SUPERSTITI BENEFICIARI - SUPERAMENTO ATTRAVERSO CONTRARIE ATTESTAZIONI EMERGENTI DAI VERBALI DEI FUNZIONARI ISPETTIVI - INAMMISSIBILITÀ.*
L'Azione dell'i.N.A.I.L. per la rivalsa delle prestazioni erogate all'infortunato o ai suoi superstiti è disciplinata dagli artt. 10 e 11 del d.P.R. n. 1124 del 1965, se diretta contro il responsabile dell'evento lesivo che sia anche titolare del rapporto assicurativo, altrimenti è soggetta alla disciplina dell'art. 1916 cod. civ., in quanto l'istituto non fa valere un diritto nascente da tale rapporto, ma si surroga nelle ragioni del danneggiato, rimanendo così esposto alle eccezioni che sarebbero state al medesimo opponibili, ivi compresa - nell'ipotesi di morte dell'assicurato - quella della insussistenza della "vivenza a carico" di costui dei superstiti beneficiari delle prestazioni suddette, con la conseguenza che detta eccezione non è superabile attraverso contrarie attestazioni emergenti dai verbali redatti da funzionari ispettivi dell'ente assicuratore, atteso che gli stessi sono privi, in parte qua, della fede privilegiata attribuita all'atto pubblico (in quanto relativi a circostanze di fatto apprese de relato o dall'esame di documenti) e non idonei neppure a fondare una presunzione semplice, ma semplici elementi di convincimento liberamente apprezzabili dal giudice ai fini della prova - gravante sull'istituto - della sussistenza del requisito suddetto. (V 7092/87, mass n 455251; (V 2514/86, mass n 445610; (V 1066/72, mass n 357451).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1916 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 10 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 11 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 85 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)