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Sez. 3, Sentenza n. 7092 del 28/08/1987 (Rv. 455251 - 01)

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE - CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI (ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - DECESSO IN INCIDENTE STRADALE DI ASSISTITO DALL'INAIL - LIQUIDAZIONE DI RENDITA CAPITALIZZATA A FAVORE DEI SUPERSTITI EX ART. 85 D.P.R. N. 1124 DEL 1965 - AZIONE IN SURROGAZIONE DELL'INAIL NEI CONFRONTI SIA DELL'IMPRESA ASSICURATRICE DEL RESPONSABILE DELL'INCIDENTE CHE DELLA IMPRESA DESIGNATA EX ART. 19 LEGGE N. 990 DEL 1969 - CONSEGUENZE - RIMBORSO DELLE SOMME EROGATE NEI LIMITI DEI MASSIMALI - SUPERAMENTO DEI MASSIMALI PER INTERESSI ED EVENTUALI ULTERIORI DANNI - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1987-08-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/455251-01

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE - CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI (ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - DECESSO IN INCIDENTE STRADALE DI ASSISTITO DALL'INAIL - LIQUIDAZIONE DI RENDITA CAPITALIZZATA A FAVORE DEI SUPERSTITI EX ART. 85 D.P.R. N. 1124 DEL 1965 - AZIONE IN SURROGAZIONE DELL'INAIL NEI CONFRONTI SIA DELL'IMPRESA ASSICURATRICE DEL RESPONSABILE DELL'INCIDENTE CHE DELLA IMPRESA DESIGNATA EX ART. 19 LEGGE N. 990 DEL 1969 - CONSEGUENZE - RIMBORSO DELLE SOMME EROGATE NEI LIMITI DEI MASSIMALI - SUPERAMENTO DEI MASSIMALI PER INTERESSI ED EVENTUALI ULTERIORI DANNI - CONDIZIONI.*

Qualora l'Inail, in favore dei superstiti di un proprio assistito, deceduto in occasione di incidente stradale, liquidi una rendita capitalizzata secondo i criteri di cui all'art. 85 del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, all'istituto medesimo spetta Azione in surrogazione, a norma dell'art. 1916 cod. civ., tanto nei confronti dell'impresa assicuratrice del responsabile dell'incidente, nella disciplina dell'Assicurazione obbligatoria della legge 24 dicembre 1969 n. 990 (modificata dal d.l. 23 dicembre 1976 n. 857, convertito in legge 26 febbraio 1977 n. 39), quanto nei confronti dell'impresa designata, ai sensi dell'art. 19 della citata legge, assumendo la seconda la stessa posizione della prima, e, pertanto, in entrambe le ipotesi, compete ad esso il rimborso delle somme erogate al suddetto titolo, nei limiti del massimale per il quale l'una o l'altra impresa deve rispondere, salva restando la possibilità di superare il massimale stesso per interessi ed eventuali ulteriori danni da inadempimento ingiustificato dopo il decorso dello "spatium deliberandi" a seguito della richiesta del creditore. (V 2514/86, mass n 445610; (V 369/85, mass n 438576; (V 4790/84, mass n 436697; (V 1539/82, mass n 419358).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1916 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1917 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 85 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 19 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 20, Legge 24/12/1969 num. 990 art. 21 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 22 CORTE COST., Decreto Legge 23/12/1976 num. 857 CORTE COST., Legge 26/02/1977 num. 39 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)