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Sez. 1, Sentenza n. 3030 del 28/03/1987 (Rv. 452128 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE - CLAUSOLA DI PROROGA DELLA GIURISDIZIONE IN FAVORE DI UNO DEGLI STATI ADERENTI ALLA CONVENZIONE DI BRUXELLES 27 SETTEMBRE 1968 - FORMA SCRITTA - NECESSITÀ - CLAUSOLA RISULTANTE FRA LE CONDIZIONI GENERALI PREDISPOSTE DA UNO DEI CONTRAENTI, STAMPATE A TERGO DEL CONTRATTO - VALIDITÀ - CONDIZIONI - SPECIFICA APPROVAZIONE SCRITTA EX ART. 1341 COD. CIV. - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1987-03-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/452128-01

GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE - CLAUSOLA DI PROROGA DELLA GIURISDIZIONE IN FAVORE DI UNO DEGLI STATI ADERENTI ALLA CONVENZIONE DI BRUXELLES 27 SETTEMBRE 1968 - FORMA SCRITTA - NECESSITÀ - CLAUSOLA RISULTANTE FRA LE CONDIZIONI GENERALI PREDISPOSTE DA UNO DEI CONTRAENTI, STAMPATE A TERGO DEL CONTRATTO - VALIDITÀ - CONDIZIONI - SPECIFICA APPROVAZIONE SCRITTA EX ART. 1341 COD. CIV. - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*

Ai sensi dell'art. 17, primo comma, della convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 sulla Competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (ratificata e resa esecutiva con legge 21 giugno 1971 n. 804), il requisito della Forma scritta per la clausola di "proroga" della giurisdizione a favore di uno degli stati aderenti, è rispettato nel caso in cui la clausola stessa figuri tra le condizioni generali predisposte da uno dei contraenti, stampate a tergo del documento contrattuale, qualora questo, sottoscritto da entrambe le parti, contenga un richiamo espresso a dette condizioni generali, e non abbisogna pertanto di una specifica approvazione per iscritto, come richiesto dall'art. 1341 cod. civ.. (V 4636/86, mass n 447368; (V 96/85, mass n 438295; (V 174/84, mass n 432424; (V 4910/82, mass n 422919; (V 3799/80, mass n 407643).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1341 CORTE COST., Tratt. Internaz. 27/09/1968 num. 17, Legge 21/06/1971 num. 804

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)