Sez. 2, Sentenza n. 2243 del 30/01/2008 (Rv. 602129 - 01)
CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE | Violazioni alle norme del codice della strada - Superamento dei limiti di velocità - Accertamento della infrazione mediante "autovelox" - Contestazione differita - Art. 4, comma 4, del d.l. n. 121 del 2002 - Possibilità - Richiamo, nel verbale di contestazione, al provvedimento prefettizio di autorizzazione - Sufficienza - Fondamento.
CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE
In tema di sanzioni amministrative conseguenti al superamento dei limiti di velocità accertato mediante "autovelox", l'omissione della contestazione immediata è direttamente consentita dall'art. 4, comma 4, del d.l. n. 121 del 2002, (convertito nella legge n. 168 del 2002) sicchè, al fine di garantire il diritto di difesa dell'autore dell'infrazione, è sufficiente che nel verbale di contestazione vengano richiamati gli estremi del decreto prefettizio (di cui non è necessaria l'allegazione) autorizzativo della contestazione differita, potendo il destinatario del verbale ottenere ogni utile informazione con l'esercizio del diritto di accesso alla documentazione amministrativa garantito dall'art. 22 della legge n. 241 del 1990.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 20/06/2002 num. 121 art. 4 CORTE COST., Legge 01/08/2002 num. 168 CORTE COST., Cod. Strada art. 142 CORTE COST., Cod. Strada art. 200, Cod. Strada art. 201, (Reg. Esec. Cod. Strada art. 384)
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)