Sez. 1, Sentenza n. 24355 del 15/11/2006 (Rv. 594623 - 01)
CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE | Violazione dei limiti di velocità - Contestazione immediata della violazione - Necessità - Accertamento della violazione a mezzo autovelox - Indicazione della impossibilità della contestazione ex art. 384 reg. es. cod. strada - Conseguenze - Legittimità della contestazione differita - Sindacabilità delle modalità di organizzazione del servizio da parte del giudice di merito - Esclusione.
CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE
In materia di accertamento di violazioni delle norme sui limiti di velocità compiuto mediante apparecchiature di controllo (autovelox), l'indicazione nel relativo verbale notificato di una delle ragioni, tra quelle indicate dall'art. 384 del regolamento di esecuzione di detto codice, che rendono ammissibile la contestazione differita dell'infrazione (nella specie, art. 384, lettera e, nel regolamento di esclusione del codice della strada, concernente la ipotesi in cui l'accertamento avvenga a mezzo di appositi apparecchi di rilevazione che permettono <<la determinazione dell'illecito in tempo successivo ovvero dopo che il veicolo oggetto di rilievo sia già a distanza dal posto di accertamento o comunque nell'impossibilità di essere fermato in tempo utile e nei modi regolamentari>>)rende "ipso facto" legittimi il verbale medesimo e la conseguente irrogazione della sanzione, senza che, in proposito, sussista alcun margine di apprezzamento da parte del giudice di merito, cui è inibito il sindacato sulle scelte organizzative dell'Amministrazione.
Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 200, (Reg. Esec. Cod. Strada art. 384 lett. E)
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)