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Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 331 del 13/01/2015 (Rv. 634494 - 01)

CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE | Superamento dei limiti di velocità - Accertamento della infrazione mediante "autovelox" - Contestazione differita - Art. 4, comma 4, del d.l. n. 121 del 2002 - Possibilità - Richiamo, nel verbale di contestazione, al provvedimento prefettizio di autorizzazione - Sufficienza - Fondamento.
Stato
decisa il 2015-01-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/634494-01

CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE

In tema di sanzioni amministrative conseguenti al superamento dei limiti di velocità accertato mediante "autovelox", l'omissione della contestazione immediata è direttamente consentita dall'art. 4, comma 4, del d.l. 20 giugno 2002 n. 121, convertito dalla legge 1 agosto 2002 n. 168, sicché, al fine di garantire il diritto di difesa dell'autore dell'infrazione, è sufficiente che nel verbale di contestazione vengano richiamati gli estremi del decreto prefettizio (di cui non è necessaria l'allegazione) autorizzativo della contestazione differita, potendo il destinatario del verbale ottenere ogni utile informazione con l'esercizio del diritto di accesso alla documentazione amministrativa garantito dall'art. 22 della legge 7 agosto 1990 n. 241.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 20/06/2002 num. 121 art. 4 CORTE COST., Legge 01/08/2002 num. 168 CORTE COST., Cod. Strada art. 142 CORTE COST., Cod. Strada art. 200, Cod. Strada art. 201, (Reg. Esec. Cod. Strada art. 384)

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)