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Sez. 1, Sentenza n. 8319 del 24/07/1993 (Rv. 483302 - 01)

Edilizia popolare ed economica - Assegnazione - Decadenza o revoca | Alloggio assegnato in locazione - Godimento - Rapporti relativi tra gli Istituti Autonomi Case Popolari e gli assegnatari - Natura - Inadempienza dell'assegnatario - Facoltà di avvalersi della clausola risolutiva espressa e del correlato potere di revoca dell'assegnazione - Presidente dell'I.A.C.P. - Spettanza.
Stato
decisa il 1993-07-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/483302-01

Edilizia popolare ed economica - Assegnazione - Decadenza o revoca

I rapporti intercorrenti tra gli Istituti Autonomi Case Popolari ed i loro assegnatari ricadono nella sfera privatistica per tutto ciò che riguarda il godimento dell'alloggio assegnato in locazione (semplice o con patto di futura vendita) ed operano perciò in materia le normali cause di risoluzione, cessazione ed estinzione. È quindi da escludere che la risoluzione a seguito di inadempienza dell'assegnatario rientri in alcuna delle previsioni di decadenza e revoca dell'assegnazione previste negli artt. 2, 16 e 17 del d.P.R. 30 dicembre 1972 n. 1035, sicché la facoltà di avvalersi della clausola risolutiva espressa ed il correlato potere di revoca dell'assegnazione appartengono alla competenza del Presidente dell'I.A.C.P., non potendosi ricomprendere tra le funzioni amministrative concernenti l'assegnazione degli alloggi di edilizia pubblica trasferiti ai Comuni ai sensi dell'art. 95 del d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1456, DPR 30/12/1972 num. 1035 art. 11 CORTE COST., DPR 30/12/1972 num. 1035 art. 16 CORTE COST., DPR 30/12/1972 num. 1035 art. 17 CORTE COST., DPR 24/07/1977 num. 616 art. 95

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)