Sez. 3, Sentenza n. 22018 del 13/04/2010 Ud. (dep. 09/06/2010) Rv. 247279 - 01
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE | Inquinamento atmosferico - Reato di costruzione di impianto senza autorizzazione - Momento di cessazione della permanenza - Individuazione - Fattispecie.
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE
Il reato di realizzazione di impianto in difetto di autorizzazione, di cui all'art. 24, comma primo, del d.P.R. n. 203 del 1988, sostituito, con continuità normativa, dall'art. 279, comma primo, del D.Lgs. n. 152 del 2006, pur non esaurendosi, in ragione della sua natura permanente, al momento di inizio della costruzione, perdura, in ogni caso, solo fintantoché lo svolgimento dell'attività soggetta a controllo rimanga ignoto alla pubblica amministrazione.(Fattispecie di cessazione della permanenza fatta coincidere con l'intervenuto accertamento di P.G.).
Riferimenti normativi: Legge 24/05/1988 num. 203 art. 24 com. 1 CORTE COST., Legge 03/04/2006 num. 152 art. 279 com. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)