Sez. 3, Sentenza n. 2488 del 09/10/2007 Ud. (dep. 17/01/2008) Rv. 238790 - 01
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE | Inquinamento atmosferico - Reato di costruzione di impianto senza autorizzazione - Momento di cessazione della permanenza - Individuazione.
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE
Il reato di realizzazione di impianto in difetto di autorizzazione, di cui all'art. 24, comma primo, del d. P. R. n. 203 del 1988, ora sostituito, con continuità normativa, dall'art. 279, comma primo, del D.Lgs. n. 152 del 2006, pur non esaurendosi, in ragione della sua natura permanente, al momento di inizio della costruzione, in tal modo ricomprendendo anche le condotte di coloro che abbiano proseguito l'esercizio dell'impianto omettendo di controllare l'avvenuto rilascio dell'autorizzazione, perdura, in ogni caso, solo fintantoché lo svolgimento dell'attività soggetta a controllo rimanga ignota alla pubblica amministrazione. (Fattispecie nella quale la consumazione del reato è stata fatta coincidere dalla Corte con l'avvenuta comunicazione all'autorità competente dell'inizio delle prove di funzionamento, con conseguente irrilevanza penale della condotta di prosecuzione di esercizio dell'impianto da parte di soggetto subentrato nella titolarità successivamente a tale momento).
Riferimenti normativi: Legge 24/05/1988 num. 203 art. 24 com. 1 CORTE COST., Legge 03/04/2006 num. 152 art. 279 com. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)