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Sez. 2, Sentenza n. 5740 del 21/06/1996 (Rv. 498237 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - PER RAGIONI DI COMPETENZA | Negazione della propria competenza da parte del giudice di primo grado - Affermazione di tale competenza da parte del giudice d'appello - Remissione della causa al primo giudice - Esclusione - Decisione nel merito - Necessità.
Stato
decisa il 1996-06-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/498237-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - PER RAGIONI DI COMPETENZA

Il giudice d'appello, il quale in riforma della sentenza impugnata decida in senso positivo la questione della competenza del primo giudice, da questi negata, non può rimettere la causa al primo giudice, ma deve trattenere la causa e deciderla nel merito, essendo prevista la rimessione dal testo originario dell'art. 353 comma quarto cod. proc. civ. (abrogato dall'art. 89 della legge 26 novembre 1990 n. 353) solo nel caso del Pretore che in riforma della sentenza del Conciliatore dichiari la competenza di quest'ultimo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 353 CORTE COST., Legge 26/11/1990 num. 353 art. 89

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)