Sez. 3, Sentenza n. 10020 del 24/06/2003 (Rv. 564520 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - PER RAGIONI DI COMPETENZA | Esclusione - Decisione della causa nel merito previa risoluzione della questione di competenza - Legittimità.
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - PER RAGIONI DI COMPETENZA
In tema di impugnazioni civili, quando il giudice d'appello, risolta positivamente, in riforma della sentenza impugnata, la questione di competenza del giudice di primo grado, pronunzia nel merito in secondo grado, egli esercita ritualmente e correttamente - anche in assenza di domanda di parte - la propria "potestas decidendi", essendogli preclusa la possibilità di rimettere la causa al primo giudice.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 353 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)