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Sez. 3, Sentenza n. 2522 del 25/09/1974 (Rv. 370958 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - IN GENERE - EFFETTI DELLA RIFORMA O DELLA CASSAZIONE - GIUDIZIO CONTRO PIU DEBITORI SOLIDALI - MOTIVI SPECIFICI DI GRAVAME DI OGNI CONDEBITORE - CONSEGUENZE - RIGETTO DELL'APPELLO - MOTIVI DEL RICORSO PER CASSAZIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1974-09-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/370958-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - IN GENERE - EFFETTI DELLA RIFORMA O DELLA CASSAZIONE - GIUDIZIO CONTRO PIU DEBITORI SOLIDALI - MOTIVI SPECIFICI DI GRAVAME DI OGNI CONDEBITORE - CONSEGUENZE - RIGETTO DELL'APPELLO - MOTIVI DEL RICORSO PER CASSAZIONE - LIMITI.*

L'obbligazione solidale determina la Costituzione, non gia di un unico rapporto obbligatorio con pluralita di soggetti dal lato attivo o dal lato passivo, bensi di tanti rapporti obbligatori, tra loro distinti, quanti sono i condebitori o i concreditori in solido. Ne deriva che, qualora il creditore convenga in giudizio tutti i condebitori in solido, esistono, nell'unico processo, piu cause tra loro distinte, ciascuna avente quali parti il creditore ed un condebitore in solido, cioe esistono piu cause scindibili. In quest'ipotesi, stante la scindibilita delle cause, proposto appello da tutti i condebitori in solido, deducendo ciascuno di costoro motivi specifici diversi da quelli dedotti dagli altri, i motivi dedotti da un condebitore non si comunicano agli altri. Pertanto, rigettato l'appello di uno del condebitori, questi non puo avvalersi, opponendola al creditore, della riforma della sentenza di primo grado pronunciata in accoglimento di uno o piu motivi di gravame dedotti da altro condebitore; e qualora siano rigettati gli appelli di tutti i condebitori, ciascuno di questi non puo dedurre quali motivi di ricorso per Cassazione questioni che abbiano formato oggetto di motivi specifici di appello proposti dagli altri condebitori, poiche, in Sede di legittimita, tali questioni sarebbero nuove rispetto a lui e, quindi, inammissibili. (V 1945'73, mass n 365043; 2482'71, mass n 353494; (V 1032'71, mass n 351035; 1970'69, mass n 341256; (V 649'69, mass n 338900).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 103, Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Proc. Civ. art. 332, Cod. Proc. Civ. art. 336, Cod. Proc. Civ. art. 342, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)