Sez. 1, Sentenza n. 4399 del 15/10/1977 (Rv. 387985 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE - TERMINE - CARATTERE SOSTANZIALE - SOSPENSIONE PER IL PERIODO FERIALE - ESCLUSIONE - CONTRASTO CON GLI ARTT 3 E 24 DELLA COSTITUZIONE - QUESTIONE DI LEGITTIMITA - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE - TERMINE - CARATTERE SOSTANZIALE - SOSPENSIONE PER IL PERIODO FERIALE - ESCLUSIONE - CONTRASTO CON GLI ARTT 3 E 24 DELLA COSTITUZIONE - QUESTIONE DI LEGITTIMITA - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
E manifestamente infondata la questione di incostituzionalita dello art 20 della legge n 865 del 1971 per preteso contrasto con gli artt 3 e 24 cost, in quanto, configurando esso il termine per la opposizione alla stima dell'indennita d'espropriazione come sostanziale anzi che processuale, ne esclude la sospensione per il periodo feriale. L'esclusione di detta sospensione, infatti, non pone la norma in contrasto col principio d'eguaglianza, di cui all'art 3 cost, in quanto l'indicata diversita di disciplina, fra termini processuali e termini sostanziali, trova adeguata giustificazione nella necessita di assicurare la certezza dei rapporti giuridici e di evitare che gli effetti negativi della sospensione dei termini si ripercuotono al di fuori del processo, investendo anche rapporti di diritto sostanziale. Ne la norma contrasta col diritto di difesa, di cui all'art 24 cost, poiche la parte, una volta prodotta l'opposizione, beneficia delle sospensioni dei termini per periodo feriale per quanto riguarda gli ulteriori Atti processuali. (V Corte cost 130/74; (Conf 694/76, mass n 379339).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24, Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 20 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)