Sez. 1, Sentenza n. 4756 del 13/07/1983 (Rv. 429633 - 01)
INDUSTRIA (DISCIPLINA AMMINISTRATIVA) - ENERGIA ELETTRICA (INDUSTRIE ED IMPIANTI ELETTRICI) - NAZIONALIZZAZIONE - ENEL - IN GENERE - INDENNIZZO - TRASFERIMENTO DI IMPRESE ELETTRICHE - DETERMINAZIONE DELL'INDENNIZZO - RICORSO ALLA AUTORITÀ GIUDIZIARIA ORDINARIA AVVERSO IL RELATIVO PROVVEDIMENTO - RAPPORTO DI TIPO IMPUGNATORIO - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE - TERMINE PERENTORIO DI SESSANTA GIORNI DALLA COMUNICAZIONE DEL PROVVEDIMENTO PER ADIRE IL GIUDICE ORDINARIO - SOSPENSIONE DURANTE IL PERIODO FERIALE - INAMMISSIBILITÀ.*
INDUSTRIA (DISCIPLINA AMMINISTRATIVA) - ENERGIA ELETTRICA (INDUSTRIE ED IMPIANTI ELETTRICI) - NAZIONALIZZAZIONE - ENEL - IN GENERE - INDENNIZZO - TRASFERIMENTO DI IMPRESE ELETTRICHE - DETERMINAZIONE DELL'INDENNIZZO - RICORSO ALLA AUTORITÀ GIUDIZIARIA ORDINARIA AVVERSO IL RELATIVO PROVVEDIMENTO - RAPPORTO DI TIPO IMPUGNATORIO - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE - TERMINE PERENTORIO DI SESSANTA GIORNI DALLA COMUNICAZIONE DEL PROVVEDIMENTO PER ADIRE IL GIUDICE ORDINARIO - SOSPENSIONE DURANTE IL PERIODO FERIALE - INAMMISSIBILITÀ.*
In tema di Determinazione dell'indennizzo per il trasferimento di imprese elettriche all'ENEL, nell'ipotesi di ricorso all'autorità giudiziaria ordinaria, ai sensi dell'art. 1 della legge 18 marzo 1968 n. 412, avverso il provvedimento di liquidazione dell'indennizzo da parte dell'ENEL, non esiste, tra provvedimento di liquidazione e domanda dell'impresa, alcun rapporto di tipo impugnatorio in senso tecnico-processuale, in quanto la parte interessata si limita a non accettare la liquidazione stessa, rivolgendosi al giudice ordinario affinché, con autonoma valutazione, provveda alla Determinazione dell'indennizzo nella misura prevista dalla legge. Di conseguenza, il termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento amministrativo di liquidazione, stabilito dalla citata disposizione di legge per adire il giudice ordinario, riguardando non il compimento di un atto del processo, ma l'Esercizio stesso del diritto di Azione, ha carattere sostanziale e non processuale, e come tale non è suscettibile di sospensione durante il periodo feriale a norma delle leggi 14 luglio 1965 n. 818 e 7 ottobre 1969 n. 742. (V 4615/80, mass n 408433; (V 4399/77, mass n 387985; (V 2888/76, mass n 381640; (V 694/76, mass n 379339).*
Riferimenti normativi: Legge 14/07/1965 num. 818, Legge 18/03/1968 num. 412 art. 1, Legge 07/10/1969 num. 742 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)