diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 27088 del 21/12/2007 (Rv. 601299 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - NUOVE | Procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo - Nullità del contratto posto a base della pretesa di pagamento - Rilevabilità d'ufficio anche in sede di gravame - Sussistenza - Limiti - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2007-12-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/601299-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - NUOVE

Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, che costituisce un normale giudizio di cognizione, la nullità del titolo negoziale posto a base della pretesa di pagamento è rilevabile d'ufficio, ai sensi dell'art. 1421 cod. civ., in sede di gravame, qualora sia in contestazione l'applicazione o l'esecuzione del contratto, in quanto la parte abbia chiesto l'adempimento delle obbligazioni da esso derivanti; in tale ipotesi, infatti, la validità dell'atto si pone come elemento costitutivo della domanda, che il giudice è tenuto a verificare. (Nella specie si trattava di un compenso per prestazioni professionali rese in favore di un ente locale, in cui veniva in contestazione la nullità per difetto di forma dell'atto; la S.C. ha ritenuto che, dovendo stabilire se il compenso sia dovuto, attraverso l'utilizzazione del titolo negoziale, il giudicante è tenuto a rilevare la nullità per difetto di forma anche d'ufficio, qualora non sia stata denunciata dall'opponente, senza che ciò comporti la violazione dei principi della domanda e della corrispondenza fra il chiesto ed il pronunciato).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1421

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)