Sez. L, Sentenza n. 3221 del 06/04/1996 (Rv. 496843 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - INGIUNZIONE | Controversie - Procedimento - Ingiunzione - I.N.A.I.L. - In genere - Ingiunzione fiscale emessa dall'I.N.A.I.L. - Mancata indicazione della causale - Opposizione - Qualità di attore in senso sostanziale dell'opponente - Conseguenze - Sanatoria dell'incompletezza dell'atto da parte del convenuto mediante produzione del verbale ispettivo - Ammissibilità - Profili di illegittimità costituzionale per violazione del diritto di difesa dell'opponente - Insussistenza.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - INGIUNZIONE
Nell'opposizione ad ingiunzione fiscale emessa dall'I.N.A.I.L. per crediti previdenziali, l'opponente ha veste non solo formale ma anche sostanziale di attore ed il ricorso proposto ai sensi dell'art. 414 cod. proc. civ. rappresenta l'atto introduttivo del giudizio di primo grado, nel quale la eventuale incompletezza delle ragioni dell'imposizione contenuta nell'ingiunzione(che ne comporta, in quanto atto amministrativo, la disapplicazione da parte del giudice ordinario), può esser sanata dal convenuto mediante specificazione della causale della pretesa, anche con idonea produzione documentale(nella specie, del verbale di accertamento ispettivo)senza che in ciò possa ravvisarsi incompatibilità con il rito del lavoro(dove, del resto, i documenti, in quanto prove precostituite possono essere prodotti anche in appello) o pregiudizio al diritto di difesa dell'opponente in violazione dell'art. 24 Cost..
Riferimenti normativi: Regio Decr. 14/04/1910 num. 639 art. 2, Cod. Proc. Civ. art. 414 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 416 CORTE COST., Costituzione art. 24
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)